DOMANDE FREQUENTI

Campionamemto e classificazione rifiuti​

La cd “materia di scarto”, ad oggi, viene comunemente indicata come “rifiuto”. Niente di più errato!

I cd “rifiuti” non sono indicativi di materiali di scarto privi di qualsivoglia valore produttivo e/o vantaggioso per l’intera comunità.

Difatti, la disciplina nazionale ambientale (contenuta nel D.lgs. n. 152/2006 – T.U. Ambiente) distingue i cd “rifiuti” dai materiali identificabili anche potenzialmente come “scarti”, ovvero i cd “sottoprodotti della lavorazione” re-impiegabili nel medesimo o diverso processo produttivo aziendale (secondo l’art. 184-bis del T.U. Ambiente, un sottoprodotto non è un rifiuto, per come previsto dell’articolo 183, co. 1, lett. a), in presenza di determinati requisiti e condizioni).

Pertanto, deve necessariamente ricordarsi che, ex art. 183 del T.U. Ambiente è rifiuto solo <qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi>; ovvero, qualsiasi sostanza e/o bene che risulti, per obbligo o per scelta (dunque, pur se nuova e mai usata) del soggetto produttore, non più utile a perseguire gli scopi originari per i quali svolgeva funzioni o utilità.

In ragione di un tale contesto normativo, sorge l’esigenza – ogni qualvolta ci si trovi dinanzi ad un potenziale rifiuto – di individuare correttamente quel “codice identificativo” che possa non solo identificare, secondo provenienza, tipologia e qualità del materiale, il possibile “rifiuto” bensì innescare la corretta filiera di trattamento del medesimo materiale, destinato ad azioni di recupero o smaltimento definitivo dello stesso (criterio della recuperabilità della materia).

A tal fine, la nostra azienda, nel rispetto dell’intera normativa vigente, predispone ogni accurato intervento diretto all’ espletamento di una esaustiva procedura per la corretta individuazione dei codici CER da attribuire ai rifiuti oggetto di richieste di trattamento o trasporto, nel rispetto di quanto individuato nell’Allegato D degli Allegati alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (segnaliamo che la L. n. 116/2014 di conversione del Decreto legge n. 91/2014 ha disposto l’inserimento di una nuova disciplina per la classificazione dei rifiuti, che integra quelle già contenute nell’ allegato D del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, tali integrazioni, sono operative a partire dal 18 febbraio 2015).

Ebbene, secondo lo schema normativo previsto la classificazione dei rifiuti è direttamente effettuata dal produttore sotto sua responsabilità, previo campionamento degli stessi e, ove necessario, previo rilascio di certificazione analitica emessa da competente laboratorio di analisi convenzionato (sia con esame visivo che di tipo chimico-fisico), assegnando ad essi il necessario codice CER “prima” che il rifiuto sia rimosso ed allontanato dal luogo di produzione.

La procedura prevede l’applicazione rigorosa dei criteri direttivi, e deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista.

La nostra azienda mette a disposizione della propria clientela servizi di campionamento ed analisi certificate, per il tramite di collaboratori, anche esterni, altamente qualificati e formati per l’esecuzione dei campionamenti secondo la norma tecnica Uni 10802:2013 (normativa di settore su “Rifiuti – Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale, preparazione ed analisi degli eluati”, a sua volta richiamata dall’art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998, aggiornato e modificato altresì dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186, art. 1), in modo tale che le quantità e qualità del campione di laboratorio da avviare all’analisi possano risultare congrue e efficacemente rappresentative del rifiuto campionato, ovvero corrispondenti alla funzione dei parametri da ricercare.

In tema di campionamento i servizi offerti seguono e rispettano le seguenti definizioni normativamente previste dalla norma tecnica Uni 10802:2013:

  • Campione: porzione di materiale selezionata da una più grande quantità dello stesso, secondo modalità definite nel piano di campionamento;
  • Incremento: porzione di materiale raccolta da un campionatore in una singola operazione;
  • Campione primario (o elementare): insieme di uno o più incrementi o unità prelevati da un lotto o più correttamente da una popolazione;
  • Campione secondario: campione ottenuto dal campione primario a seguito di appropriata riduzione;
  • Campione di laboratorio: quantità di materiale ottenuta dal campione primario, secondario o da un’aliquota a seguito di un’appropriata riduzione della dimensione del campione.
  • Campione di analisi: quantità di materiale di appropriata dimensione prelevata dal campione di laboratorio necessaria per una singola determinazione analitica;
  • Aliquota: ciascuna delle frazioni in cui viene suddiviso il campione secondario (o il campione primario che non necessita di riduzione volumetrica) al fine di destinarlo al soggetto interessato ad effettuare l’analisi (enti di controllo, magistratura, controparte, etc.);
  • Lotto: quantità di materiale che rappresenta la singola popolazione/porzione ai fini del campionamento.

I nostri collaboratori impiegano, poi, le migliori strategie possibili rispetto ai singoli casi concreti, ovvero secondo dinamiche di prelievo casuale, dinamico, sistematico o stratificato.

Qualora, infine, il rifiuto si presenti in volumi tali da dover subire una riduzione volumetrica già in fase di campionamento, i nostri collaboratori sapranno ben utilizzare il cd metodo della quartatura, onde ottenere il volume necessario per effettuare un campione primario tramite i doverosi passaggi tra i diversi campioni secondari.

L’intero servizio è completato ed eseguito, su richiesta, dal competente Laboratorio convenzionato con la nostra azienda, ovvero con diverso soggetto tecnico scelto discrezionalmente dal soggetto produttore.

 “Mettiamo al servizio della clientela solo personale qualificato e specializzato
in tecniche di campionamento secondo la norma tecnica Uni 10802:2013”